Gilda degli Insegnanti
della provincia di Bologna

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Tempo di domande, e spuntano le prime incongruenze

AZIENDA SCUOLA ITALIA OGGI

 

Sorprese dietro l'angolo

Tra le pieghe delle norme in materia pensionistica, gli insegnanti scoprono che ...

Ma quando i deputati e i senatori approvano le leggi si rendono conto di quali potrebbero essere gli effetti? La domanda, certamente provocatoria, è molto frequente tra quanti si rivolgono in questi giorni alle sedi sindacali per farsi aiutare nella compilazione della domanda di pensione. I problemi in merito ai quali la domanda è sollevata possono essere riportati a due tipologie generali, che qui si sintetizzano.

 

Vecchiaia sì, anzianità no

Maria è una docente che insegna in una scuola elementare. Compirà 60 anni il prossimo 10 febbraio quando potrà fare valere 32 anni di contribuzione utile a pensione. Qualche acciacco dovuto all'età non le impedirebbe di continuare ad insegnare. Dovendo, tuttavia, assistere la madre anziana avrebbe la necessità di ridurre l'impegno scolastico senza subire una riduzione stipendiale che sarebbe insopportabile considerato che il suo è l'unico reddito che entra in famiglia oltre alla pensione di reversibilità della madre.

Per conciliare le due esigenze Maria credeva di poter fruire della disposizione che consente di trasformare il rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e contemporaneamente accedere al trattamento pensionistico anticipato di anzianità. Dalla segretaria della sua scuola ha appreso che data l'età anagrafica e l'anzianità contributiva posseduta non sussistono le condizioni per fruire della predetta disposizione. Può solo accedere al trattamento pensionistico di vecchiaia cessando definitivamente dal servizio dal 1° settembre 2009, oppure continuare a prestare servizio a tempo pieno o a part-time ma con la riduzione del 50% della retribuzione.

 

Messo fuori dalla riorganizzazione

Anche Giacomo insegna in una scuola elementare. Pur avendo 59 anni di età ha maturato già 40 anni di contribuzione utile a pensione avendo cominciato ad insegnare subito dopo il conseguimento del diploma magistrale, titolo di studio a quel tempo richiesto per insegnare. Fino a qualche settimana fa, Giacomo non si era posto alcun problema sulla prosecuzione del suo impegno scolastico fino al compimento del 65° anno di età.

Con l'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 72 della legge n. 133/2008 e le relative disposizioni applicative contenute nella circolare n. 10 del 20 ottobre 2008 emanata del ministro per la funzione pubblica, unitamente al regolamento relativo alla riorganizzazione della rete scolastica e l'utilizzo delle risorse umane, per Giacomo è realistica la probabilità che l'amministrazione scolastica disponga d'autorità, previo un preavviso di sei mesi, la risoluzione del rapporto di lavoro a decorrere dal 1° settembre 2009 avendo già maturato il 40° anno di contribuzione.

 

Le possibili soluzioni

L'istituto della trasformazione dell'orario da tempo pieno a tempo parziale congiuntamente al trattamento pensionistico di anzianità è consentito, ai sensi del decreto ministeriale n. 331 del 23 dicembre 1997, solo al personale scolastico che può fare valere, nello specifico al 31 dicembre 2009, una età anagrafica non inferiore a 58 anni ma non superiore a 64 anni e una anzianità contributiva non inferiore a 35 anni. Maria avrebbe l'età anagrafica ma non l'anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico di anzianità. Può, a domanda, essere collocata in pensione di vecchiaia. Giacomo, invece, per continuare a prestare servizio può solo augurarsi che l'amministrazione scolastica non debba essere costretta, indipendentemente dalla sua giovane età e dalla sua acquisita alta professionalità, a inviargli il preavviso di risoluzione del rapporto di lavoro, atto dovuto per effetto, appunto, di quanto dispone il citato articolo 25 del decreto ministeriale, se nell'organico provinciale degli insegnanti della scuola primaria si registra la presenza di personale in esubero. Per ridurre l'esubero e le spese si punirebbe un lavoratore il cui solo errore è stato quello di cominciare a prestare servizio quando aveva 19 anni.