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Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
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I requisiti per la pensione dal 1
settembre 2011
Pensione di vecchiaia: per gli uomini sono necessari 65 anni di età anagrafica e 20 anni di
anzianità contributiva.
Il personale femminile, che precedentemente poteva andare in
pensione di vecchiaia con 60 anni di età anagrafica e anzianità contributiva come sopra
specificato (19 anni o 20 anni a seconda della data di cessazione - D.L.vo
503/92 e L. 335/95), per
effetto della legge 3 agosto 2009, n.102, vede l’età pensionabile
innalzata di un anno ogni biennio, a partire dal 2010 (vedi
Nota operativa n. 20 dell’INPDAP), per cui, per poter andare in pensione
di vecchiaia dovrà aver
compiuto 61 anni entro il 31 dicembre 2011.
Con successivo provvedimento del Consiglio dei Ministri del 27 maggio 2010, a
partire dal 1 gennaio 2012
l'età pensionabile delle
donne del pubblico impiego, come è già quella degli uomini, sale
a 65 anni.
Per il personale supplente e incaricato l’anzianità contributiva che dà
diritto a pensione è di 20 anni, ferma restando, per il 2010 ed il 2011,
l’età anagrafica di 65 anni per gli uomini o 61 anni per le donne.
PENSIONE DI ANZIANITà:
Indipendentemente dall'età, si può andare in pensione con 40
anni di contribuzione al 31 dicembre dell'anno dal quale si va in pensione
(in questo caso entro il 31 dicembre 2011); la
legge 3
agosto 2009 n.102 dà la possibilità
all'Amministrazione di mandare in pensione - con atto unilaterale - i dipendenti
pubblici con 40 anni di anzianità contributiva, comprendenti anche i periodi
riscattati (corso di laurea, ecc.)
Per chi non ha maturato 40 anni di contribuzione, i requisiti necessari a
chi vorrà andare in pensione a partire dal 1 settembre 2008 sono quelli
introdotti attraverso i cosiddetti "scalini", contenuti nel Protocollo
Governo-sindacati sul welfare, Legge 247 del 2007.
Legge 247 del 2007 sul Protocollo
Welfare
Lo schema dei
“gradini” introdotti è illustrato nella tabella che segue.
Le combinazioni dei requisiti di età anagrafica ed età contributiva
necessari per andare in pensione dal 1 settembre 2011 sono riassunte nella
seguente tabella:
Dal 1 gennaio 2011 (quota 96)
(per andare in pensione dal 1
settembre 2011) |
||
Si passa a
QUOTA 96, ossia occorre totalizzare |
||
60 anni di età anagrafica |
+ |
36 anni di età contributiva |
61 anni di età anagrafica |
+ |
35 anni di età contributiva |
Dal 1 gennaio 2013 (quota 97)
(per andare in pensione dal 1
settembre 2013) |
||
Si passa a QUOTA 97,
ossia occorre totalizzare |
||
61 anni di età anagrafica |
+ |
36 anni di età contributiva |
62 anni di età anagrafica |
+ |
35 anni di età contributiva |
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Le
donne
potranno andare in pensione,
col sistema contributivo,
con
57 anni di età
e
35 anni di contribuzione.
Nel caso in cui si vada in pensione per anzianità, ma non si abbiano 40 anni di
contribuzione, per il calcolo della pensione si va incontro ad una
riduzione della base pensionabile,
che sarà inferiore all’80%, secondo la seguente tabella:
Anzianità contributiva |
35
anni |
36 anni |
37 anni |
38 anni |
39 anni |
40 anni |
Base pensionabile |
71,0 % |
72,8 % |
74,6 % |
76,4 % |
78,2 % |
80 % |
Per effetto della Legge 335/95, poi, la base pensionabile è rivalutata del 18 %. | ||||||
IMPORTANTE: E’ SCOMPARSO NELL’ART. 81 DEL C.C.N.L. IL COMMA 3 DELL’ART. 79 (CORRISPONDENTE NEL CONTRATTO 2002/2005); ORA, AI FINI DEL CALCOLO DELLA BASE PENSIONABILE, L’I.I.S. (INGLOBATA NELLO STIPENDIO) DOVREBBE ANCH’ESSA ESSERE CONSIDERATA CON LA MAGGIORAZIONE DEL 18%. TUTTAVIA, L'INPDAP SI RIFIUTA DI FARE TALE MAGGIORAZIONE, COME INVECE ACCADE PER ALCUNE INDENNITA' CHE HANNO I DIRIGENTI SCOLASTICI, E SOLO UNA RICHIESTA AVANZATA ALLA CORTE DEI CONTI REGIONALE POTREBBE DARE LUOGO AD UN PRONUNCIAMENTO IN TAL SENSO. |