|
Gilda degli Insegnanti Federazione Gilda-UNAMS
e-mail gildabologna@gildabologna.it |
|
Mobilità annuale 2024-2025 - Chi potrà presentare domanda
- Potranno presentare domanda provinciale ed interprovinciale i docenti assunti a tempo indeterminato fino all'anno scolastico 2022/2023, compresi i docenti assunti da GPS Sostegno nel 2022/2023 che hanno avuto conferma in ruolo il 1° settembre 2023.
- Chi potrà presentare domanda di assegnazione provvisoria
se rientra nelle deroghe
I docenti
assunti a tempo indeterminato sia su posto comune che di sostegno nell’anno
scolastico 2023/24, compresi art. 59 comma 9bis nel 2022/23
hanno il vincolo di permanenza triennale nell’istituzione scolastica in
cui hanno svolto il periodo di prova, nei medesimi tipo di posto e
classe di concorso, per non meno di tre anni.
Nell’Intesa
è stato disposto che
i docenti in questione possano presentare domanda di assegnazione provvisoria e
utilizzazione nell’ambito della provincia di appartenenza e domanda di
assegnazione interprovinciale se rientrano in una delle
deroghe previste dal
CCNL Mobilità
a) genitori di figlio di età inferiore a 12 anni, ossia che compie i 12 anni tra
il 1° gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si presenta l’istanza di
mobilità; nel caso di genitori adottivi ed affidatari, qualunque sia l’età del
minore, entro dodici anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non
oltre il raggiungimento della maggiore età;
b) coloro che si trovano nelle condizioni di cui agli
articoli 21 e 33, commi 3, 5 e 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
c) coloro che fruiscono dei riposi e permessi previsti
dall’art.42 del decreto legislativo 151/2001 che rivestono la qualità di:
1) coniuge, parte di un’unione civile o convivente di
fatto, convivente di soggetto con disabilità grave;
2) padre o madre anche adottivi o affidatari in caso di
decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al
punto 1);
3) uno dei figli conviventi in caso di decesso, mancanza
o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui al punto 2);
4) uno dei fratelli o delle sorelle conviventi in caso
di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di cui
al punto 3);
5) parente o affine entro il terzo grado convivente in
caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti dei soggetti di
cui al punto 4).
d) il coniuge o figlio di soggetto mutilato o invalido
civile di cui all’art.2, commi 2 e 3, della legge 30 marzo 1971, n.118.
N.B. Il vincolo triennale non si applica nei casi di sovrannumero o
esubero
o di applicazione
dell’articolo 33, commi 5 o 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
limitatamente a fatti sopravvenuti successivamente al
termine di presentazione delle istanze per la partecipazione al relativo
concorso o all’anno di iscrizione nelle GAE.
Docenti neoassunti a tempo determinato nel 2023/24 ai sensi di
ex art. 59, comma 9 bis, D.L. 73/2021 (concorso
straordinario bis)
art. 5, commi 5 e 6, del decreto-legge 23 aprile 2023, n. 44 (GPS
sostegno prima fascia ed elenco aggiuntivo)
potranno presentare domanda di assegnazione provinciale e
interprovinciale a condizione che abbiano superato il periodo di formazione e
prova se rientrano nelle deroghe.
I docenti neoassunti a tempo determinato 2023/24 da GPS sostegno prima fascia ed
elenco aggiuntivo saranno trattati dopo la fase 40 e prima della fase 41.
La domanda di assegnazione provvisoria va comunque presentata nel rispetto di
quanto previsto dall’art. 7, comma 8, del CCNI.
Obbligo pubblicazione graduatorie
Gli Uffici Scolastici dovranno pubblicare le graduatorie relative con
l’indicazione a fianco di ogni nominativo della scuola di destinazione, della
tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo.
L’Intesa non indica una data entro la quale gli Uffici Scolastici devono
espletare questa operazione.
Eliminato il referente unico
7. A seguito delle modifiche apportate all’art. 33, comma 3, della legge 5
febbraio 1992, n. 104, dall’art. 3 del decreto legislativo 30 giugno 2022, n.
105, con il quale è stato eliminato il referente unico dell’assistenza, le
precedenze nelle operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria di cui
all’art. 8, comma 1, punto IV, e di cui all’art. 18, comma 1, punto IV del CCNI,
laddove si riferiscono a personale che può beneficiarne in qualità di referente
unico dell’assistenza (es. “uno dei fratelli o delle sorelle”, art. 8, comma 1,
punto IV, lett.g, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.g; “solo figlio/figlia”,
art. 8, comma 1, punto IV, lett. i, e art. 18, comma 1, punto IV, lett.i; “unico
parente o affine entro il secondo grado”, art. 8, comma 1, punto IV, lett.n, e
art. 18, comma 1, punto IV, lett.n), vanno riferite a tutti i possibili
beneficiari indicati dalle medesime disposizioni contrattuali.
Come si calcola anzianità di servizio
Ai fini del computo dell’anzianità di servizio dei docenti di cui alle tabelle
di valutazione allegate al CCNI, continua a trovare applicazione la disposizione
secondo cui il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere
1974/75 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di
almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal
1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale di cui all’art.
11, comma 14, della legge n. 124/1999, così come testualmente indicato nelle
sopracitate tabelle di valutazione.